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| Normative (sicurezza
informatica)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216) Art. 1- Definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CAPO I Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata
legge. Ai medesimi fini si intendono per:
CAPO II Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali
Art. 2 - Individuazione degli incaricati 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure: a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b); b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime. Sezione II Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete
Art. 3 - Classificazione 1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete
impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in: Art. 4 - Codici identificativi e protezione degli elaboratori 1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui
all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate
le seguenti misure: Art. 5 - Accesso ai dati particolari 1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di
trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente
o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se
il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono
oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per
l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico. Art. 6 - Documento programmatico sulla sicurezza 1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma 1,
lettera b), dev'essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un
documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base
dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi: Art. 7- Reimpiego dei supporti di memorizzazione 1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.
Sezione III Art. 8 - Parola chiave 1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini
esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge,
effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è
soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante
l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di
dati. Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli
dell'articolo 3 della legge, effettuato con strumenti diversi da quelli previsti
dal capo II, sono osservate le seguenti modalità: Art. 10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento 1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge, devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addí 28 luglio 1999 CIAMPI DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto
1999
Art. 36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno. Art. 37 - Inosservanza dei provvedimenti del Garante 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art. 38 - Pena accessoria 1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. Art. 39 - Sanzioni amministrative 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
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